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L'ordinamento degli enti locali |
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Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
Omissis.. CAPO IV Comunita'
montane Articolo
27 1.
Le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra
comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province
diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di
funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle
funzioni comunali. 2.
La comunita' montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo
composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il
presidente puo' cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni
della comunita'. I rappresentanti dei comuni della comunita' montana sono
eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto
limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze. 3.
La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle
comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la
valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni
comunali. La costituzione della comunita' montana avviene con
provvedimento del presidente della giunta regionale. 4.
La legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo in
particolare: 5.
La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni
parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio
montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva,
restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con
popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non
priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi
speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi
statali e regionali. La legge regionale puo' prevedere, altresi', per un
piu' efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma
associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non
superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema
geografico e socioeconomico della comunita'. 6.
Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide
con quello di una comunita' montana sono assegnate le funzioni e le
risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e
regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune
sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale
istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunita'
montana. 7.
Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di
competenza delle regioni e delle comunita' montane, le regioni, con
propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale
delle singole comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo
conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle
difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilita'
ecologica, dei rischi ambientali e della realta' socio-economica. 8.
Ove in luogo di una preesistente comunita' montana vengano costituite piu'
comunita' montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti
erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei
criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni. Articolo
28 1.
L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite
dalla regione spetta alle comunita' montane. Spetta, altresi', alle
comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai
comuni, dalla provincia e dalla regione. 2.
Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge e gli
interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle
leggi statali e regionali. 3.
Le comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e
individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo
socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo
Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei
programmi annuali operativi di esecuzione del piano. 4.
Le comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano
pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale
di coordinamento. 5.
Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti
sono adottati dalle comunita' montane ed approvati dalla provincia secondo
le procedure previste dalla legge regionale. 6.
Gli interventi finanziari disposti dalle comunita' montane e da altri
soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai
territori classificati montani. 7.
Alle comunita' montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32,
comma 5. Omissis…
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