Home presentazione l'Anno delle Montagne la Comunità Montana il Basso Sebino San Fermo immagini E.Donadoni l'arte l'economia l'agricoltura bed & breakfast il florovivaismo la normativa il gemellaggio lo sport nella rete

 

la Costituzione
leggi statali
leggi regionali

 

 

       

  La normativa      

       

 

 

 La legislazione  regionale

E’ con la legge regionale n. 13 del 19 aprile 1993 (testo in formato PDF) che la regione Lombardia disciplina in modo organico l’ordinamento delle comunità montane.

A norma di tale legge, che dà attuazione alla succitata legge 142/90, le comunità montane sono enti locali (art. 1), che esercitano le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato, della regione nonché le funzioni delegate dai comuni,  dalle province e ancora dalla regione (art. 2).

Al pari di quanto sancito per comuni e province dalla legge 142/90, anche le comunità montane hanno autonomia statutaria (art. 4). Lo statuto definisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente.

All’art. 6 la legge in oggetto individua le zone omogenee, nell’ambito di ogni provincia, ai fini della delimitazione delle comunità montane.

La nostra comunità montana, che costituisce la zona numero 7, comprende i comuni di: Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo e Villongo.

Il titolo II della legge detta le norme riguardanti l’ordinamento della comunità montana, i cui organi sono: l’assemblea, il consiglio direttivo e il presidente (art. 8).

L’assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (art. 10).

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla L.R. 19/93 all’assemblea, e che non rientrino nelle competenze del presidente, del segretario e dei funzionari (art. 12).

Il presidente rappresenta la comunità montana (art. 13).

Il titolo III si occupa della programmazione e della pianificazione territoriale. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di una comunità montana individua gli obiettivi e le priorità di intervento per lo sviluppo del territorio, per la sua salvaguardia e per lo sviluppo dei settori produttivi (art. 18).

La successiva legge regionale n. 10 del 29 giugno 1998,(testo in formato PDF) emanata in attuazione della legge 97/94, risente dell’abbondante produzione legislativa in materia di enti locali, che ha caratterizzato gli anni ’90, e a cui abbiamo già accennato e della crescente integrazione tra realtà nazionali e Unione europea, particolarmente rilevante in ambito legislativo (art. 1).

Quest’ultima legge regionale, dopo aver dettato le finalità e le norme generali sulle comunità montane (tit. I), esamina le azioni territoriali (tit. II), le azioni sul sistema economico (tit. III), le azioni sul sistema sociale (tit. IV) e le azioni culturali (tit. V), che devono essere perseguite dalla comunità montana per dare piena attuazione alla propria missione.

La legge regionale  n. 10/98 istituisce un fondo regionale della montagna per gli interventi speciali.

I finanziamenti destinati allo sviluppo della montagna derivano da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell’Unione europea (art. 3).

La legge, oltre a ribadire l’obiettivo della tutela e dello sviluppo del territorio montano, sottolinea l’importanza della promozione delle risorse ambientali e dello sviluppo delle popolazioni residenti (art. 6), la tutela del patrimonio forestale e boschivo (art. 7) e delle aree destinate all’agricoltura (art. 8).

Le comunità montane promuovono la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale (art. 14). L’agricoltura è riconosciuta come attività produttiva prioritaria (art. 17), attraverso la concessione di incentivi per la creazione di infrastrutture, la realizzazione di processi produttivi, per lo sviluppo della qualità dei prodotti e il miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie.

Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive dell’ambiente, la legge prevede ancora la promozione dello sviluppo del turismo rurale, mediante progetti che assicurino il mantenimento dell’attività agricola (art. 21).

In campo sociale alle comunità montane possono essere attribuire le funzioni comunali associate in materia di servizi sociali con la relativa gestione. Ad esempio la realizzazione di servizi e strutture per anziani e persone svantaggiate, strutture di formazione, orientamento e aggregazione per i giovani.

La regione infine considera il territorio montano come patrimonio storico e culturale e ne tiene conto per la propria azione di programmazione e indirizzo (art. 43). Mette a disposizione delle comunità montane servizi molto importanti come l’Osservatorio regionale della montagna o l’Istituto di ricerca per l’ecologia e l’economia applicate alle aree alpine ( IREALP , artt. 47 e 48).

 

 

Su