E’
con la legge regionale n.
13 del 19 aprile 1993 (testo
in formato PDF) che la regione Lombardia disciplina in modo
organico l’ordinamento delle comunità montane.
A
norma di tale legge, che dà attuazione alla succitata legge 142/90, le
comunità montane sono enti locali (art. 1), che esercitano le
funzioni attribuite dalle leggi dello Stato, della regione nonché le
funzioni delegate dai comuni, dalle province e ancora dalla regione (art. 2).
Al pari di quanto sancito per comuni e
province dalla legge 142/90, anche le comunità montane hanno autonomia
statutaria (art. 4). Lo statuto definisce le norme fondamentali per
l’organizzazione dell’ente.
All’art. 6 la legge in oggetto
individua le zone omogenee, nell’ambito di ogni provincia, ai fini della
delimitazione delle comunità montane.
La
nostra comunità montana, che costituisce la zona numero 7, comprende i
comuni di: Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Credaro, Foresto Sparso,
Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica,
Vigolo e Villongo.
Il
titolo II della legge detta le norme riguardanti l’ordinamento della
comunità montana, i cui organi sono: l’assemblea, il consiglio
direttivo e il presidente (art. 8).
L’assemblea
è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (art.
10).
Il consiglio
direttivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati
dalla L.R. 19/93 all’assemblea, e che non rientrino nelle competenze del
presidente, del segretario e dei funzionari (art. 12).
Il presidente
rappresenta la comunità montana (art. 13).
Il titolo III
si occupa della programmazione e della pianificazione territoriale. Il
piano pluriennale di sviluppo socio-economico di una comunità montana
individua gli obiettivi e le priorità di intervento per lo sviluppo del
territorio, per la sua salvaguardia e per lo sviluppo dei settori
produttivi (art. 18).
La
successiva legge regionale n. 10 del 29 giugno 1998,(testo
in formato PDF) emanata in
attuazione della legge 97/94, risente dell’abbondante produzione
legislativa in materia di enti locali, che ha caratterizzato gli anni ’90,
e a cui abbiamo già accennato e della crescente integrazione tra realtà
nazionali e Unione europea, particolarmente rilevante in ambito
legislativo (art. 1).
Quest’ultima
legge regionale, dopo aver dettato le finalità e le norme generali sulle
comunità montane (tit. I), esamina le azioni territoriali (tit. II), le
azioni sul sistema economico (tit. III), le azioni sul sistema sociale (tit.
IV) e le azioni culturali (tit. V), che devono essere perseguite dalla
comunità montana per dare piena attuazione alla propria missione.
La legge regionale
n. 10/98 istituisce un fondo regionale della montagna per gli
interventi speciali.
I finanziamenti destinati allo sviluppo
della montagna derivano da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e
dell’Unione europea (art. 3).
La legge, oltre a ribadire l’obiettivo
della tutela e dello sviluppo del territorio montano, sottolinea l’importanza
della promozione delle risorse ambientali e dello sviluppo delle
popolazioni residenti (art. 6), la tutela del patrimonio forestale
e boschivo (art. 7) e delle aree destinate all’agricoltura (art. 8).
Le comunità montane promuovono la
gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale (art. 14). L’agricoltura
è riconosciuta come attività produttiva prioritaria (art.
17), attraverso la concessione di incentivi per la creazione di
infrastrutture, la realizzazione di processi produttivi, per lo sviluppo
della qualità dei prodotti e il miglioramento dell’efficienza delle
strutture agrarie.
Allo scopo di valorizzare le potenzialità
produttive dell’ambiente, la legge prevede ancora la promozione dello
sviluppo del turismo rurale, mediante progetti che assicurino il
mantenimento dell’attività agricola (art. 21).
In
campo sociale alle comunità montane possono essere attribuire le funzioni
comunali associate in materia di servizi sociali con la relativa gestione.
Ad esempio la realizzazione di servizi e strutture per anziani e persone
svantaggiate, strutture di formazione, orientamento e aggregazione per i
giovani.
La regione
infine considera il territorio montano come patrimonio storico e culturale
e ne tiene conto per la propria azione di programmazione e indirizzo (art.
43). Mette a disposizione delle comunità montane servizi molto
importanti come l’Osservatorio regionale della montagna o l’Istituto
di ricerca per l’ecologia e l’economia applicate alle aree alpine
( IREALP , artt. 47 e 48).