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  La normativa      

       

 

   La Costituzione

Le norme fondamentali del nostro ordinamento giuridico a cui fare riferimento in tema di comunità montane sono contenute negli artt. 5 e 44 c. 2 della Costituzione .

L’art. 5 sancisce a un tempo il principio di unitarietà dello Stato e il principio di autonomia degli enti territoriali.

L’art. 44 c. 2 prevede una riserva di legge nell’adozione di “provvedimenti a favore delle zone montane”.

Peraltro, in forma più indiretta, può essere richiamato l’art. 3 c. 2, quale strumento di attuazione del principio di uguaglianza in senso sostanziale, tra i principi cardine della Costituzione repubblicana, laddove la Repubblica promuove lo sviluppo economico, la coesione, la solidarietà sociale per favorire l’effettivo esercizio dei diritti da parte di tutti i cittadini.

La stessa recente modifica del titolo V della Costituzione, di ispirazione “federalista”, pur non facendo esplicito riferimento alle comunità montane, non potrà non ripercuotersi indirettamente anche sulla vita di questi enti.

Con essa, vengono riconosciuti alle autonomie locali più ampi poteri in ambito tributario e amministrativo, ed è ampliata la potestà legislativa delle regioni.  

 

 

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