Le
norme fondamentali del nostro ordinamento giuridico a cui fare riferimento
in tema di comunità montane sono contenute negli artt. 5 e 44 c. 2
della Costituzione
.
L’art. 5 sancisce a un tempo il
principio di unitarietà dello Stato e il principio di autonomia degli
enti territoriali.
L’art.
44 c. 2 prevede una riserva di legge nell’adozione di “provvedimenti a
favore delle zone montane”.
Peraltro,
in forma più indiretta, può essere richiamato l’art. 3 c. 2,
quale strumento di attuazione del principio di uguaglianza in senso
sostanziale, tra i principi cardine della Costituzione repubblicana,
laddove la Repubblica promuove lo sviluppo economico, la coesione, la
solidarietà sociale per favorire l’effettivo esercizio dei diritti da
parte di tutti i cittadini.
La stessa recente modifica del titolo V
della Costituzione, di ispirazione “federalista”, pur non facendo
esplicito riferimento alle comunità montane, non potrà non ripercuotersi
indirettamente anche sulla vita di questi enti.
Con essa, vengono riconosciuti alle
autonomie locali più ampi poteri in ambito tributario e amministrativo,
ed è ampliata la potestà legislativa delle regioni.